Il rimborso del biglietto aereo per malattia viene esteso anche al congiunto?
In questo articolo parleremo e affronteremo insieme i casi in cui il viaggiatore per una causa a lui non imputabile non riesca ad imbarcarsi sul volo che aveva prenotato.
Per causa non imputabile, ci riferiamo a motivi che non dipendano dalla volontà del viaggiatore. In questi casi è comunque possibile richiedere un rimborso del biglietto aereo?
La risposta è sicuramente positiva! Vediamo come e perché.
Rimborso biglietto aereo: le cause più frequenti
La normativa di riferimento ci spiega che il passeggero impossibilitato ad imbarcarsi sul volo prenotato per motivi di salute (gravi e dimostrabili) ha diritto, senza alcuna eccezione, al rimborso del biglietto aereo.
La menzionata norma non precisa le circostanze per mezzo delle quali è possibile ottenere il rimborso del biglietto aereo per motivi di salute ma fa riferimento a qualsiasi circostanza che sia stata capace di creare un impedimento grave alla partenza. Condizioni tali che non siano imputabili al viaggiatore e corredati da opportuna documentazione.
Alla luce di quanto affermato il contratto risulterà, così, risolto e il vettore sarà chiamato a restituire il prezzo pagato dal viaggiatore per il biglietto aereo.
In particolare rientrano tutte le eventuali situazioni imprevedibili e le più frequenti sono: malattia improvvisa, ricovero ospedaliero, incidente stradale, lutto di un congiunto.
Il rimborso del biglietto aereo sarà esteso anche al congiunto con cui si è organizzato
il viaggio, nei confronti del quale si verifica in egual modo la risoluzione contrattuale
alle medesime condizioni.
Rimborso del costo del biglietto: parziale o totale?
In questi casi, la compagnia aerea è chiamata a rimborsare l’intero costo del biglietto.
Per sapere se anche tu hai diritto ad un rimborso clicca sul tasto Contattaci o Richiedi il rimborso e scoprirai subito come tutelare i tuoi diritti.
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