Se all’arrivo a destinazione il bagaglio registrato (per bagaglio registrato si intende quello imbarcato al check-in per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”) viene riconsegnato con danneggiamenti sanabili (il danno può essere riparato) o strutturali ( il danno è irreversibile) causati durante il trasferimento si ha diritto ad un risarcimento.
Il reclamo dovrà essere tassativamente presentato alla compagnia aerea entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio in forma scritta (pena la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno).
Il risarcimento si limita ai danni materiali, mentre sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza). Per quanto riguarda l’entità del risarcimento occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (la maggior parte) e quelle che invece non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa 1.164 € per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nel secondo l’entità del risarcimento è limitata a 17 DSP, pari a circa 19 € per kg di bagaglio trasportato. In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta “dichiarazione di valore” e previo pagamento di un’apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.