Bagaglio consegnato in ritardo

La pretesa risarcitoria in caso di bagaglio consegnato in ritardo è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale.

Se, al termine del viaggio, il bagaglio regolarmente registrato (per il quale è stato quindi emesso il “Talloncino di identificazione bagaglio”) viene consegnato in ritardo, il passeggero ha diritto ad un risarcimento pecuniario riferito all’eventuale acquisto di beni di prima necessità (abbigliamento, prodotti per la cura personale ed eventualmente farmaci salvavita).

Nel trasporto di bagagli, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, la responsabilità del vettore è prevista dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.100.

La richiesta di rimborso deve essere inviata per iscritto alla compagnia aerea entro 21 giorni da quando il bagaglio è stato messo a disposizione. Il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese sostenute devono essere conservati dal passeggero in originale e devono essere inviati in fotocopia alla compagnia aerea allegandoli alla richiesta di rimborso.

RIMBORSO BAGAGLIO IN RITARDO