Diritti in volo: conosci la normativa che tutela il viaggiatore in aereo?
Non tutti sanno che al passeggero sono riconosciuti non pochi diritti in volo. In questo articolo, parleremo della normativa di riferimento, il Regolamento CE n.261/2004 (una sua parte) e dei casi in cui può essere utilizzata a tutela del viaggiatore.
Pronti? Allacciamo le cinture!
Diritti in volo: il Regolamento CE n. 261/2004
Il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 istituisce regole relativamente ad eventuale compensazione e assistenza dei passeggeri nel caso di cancellazione, ritardo aero, imbarco negato e sostituisce il Regolamento CE 295/91. I tuoi diritti in volo vengono così, istituiti dal Regolamento ed organizzati in diversi articoli.
Diritti in volo: art. 4 del Regolamento CE n. 261/2004
L’art. 4 del predetto Regolamento riguarda i casi di Negato Imbarco e testualmente recita: “ 1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un’assistenza a norma dell’articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.
2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti.
3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell’art. 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.”
L’art. 5 del Regolamento CE n. 261/2004
L’art. 5 del predetto Regolamento così recita: “ In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;
b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:
- siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.”
L’art. 5 del Regolamento tutela tutti i viaggiatore nel caso di volo cancellato prevedendo che in tutti i casi in cui non siano rispettate le tempistiche sancite alla lettera c) spetta al viaggiatore una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo.
Se anche il tuo volo è stato cancellato, clicca qui per ricevere info in merito al tuo rimborso. Il tuo caso sarà attentamente analizzato e in breve tempo riceverai una risposta in merito alla possibilità di agire legalmente per ottenere la giusta compensazione.
Ritardo aereo: art. 6 del Regolamento CE
“Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto
- a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
- b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o
- c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
- l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e
- quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
- quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza”. (art. 6 Regolamento CE n. 261/2004).
In tutti i casi di ritardo aereo prolungato per almeno due ore il passeggero ha diritto ad una compensazione calcolata in base alla distanza del volo che varia da un rimborso pari a 250 euro fino a 600 euro. Così, come stabilito ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 spetta per ritardo aereo, la somma di 250 euro per tratte fino a 1500 chilometri; 250 euro per tratte aeree intracomunitarie e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nelle precedenti ipotesi.
Se anche il tuo volo ha riportato un ritardo di due o più ore non esitare a chiedere il tuo rimborso, clicca qui per inviare la tua richiesta informativa.
Sempre dalla parte del viaggiatore!